In occasione delle elezioni politiche gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del DPR 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori – i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero – fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d’iscrizione nelle liste elettorali.
L’opzione è valida solo per una consultazione elettorale. Conseguentemente la scelta di votare in Italia eventualmente espressa in occasione di precedenti consultazioni ha esaurito ogni efficacia.
Il suddetto diritto, ove non sia già esercitato in corso dell’anno 2017 con espresso riferimento alle prossime elezioni politiche e, cioè, entro l’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (marzo 2018), può essere esercitato, per effetto dell’avvenuto scioglimento anticipato delle Camere, entro il 10° giorno successivo all’indizione delle elezioni (a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di indizione), anche utilizzando il modello allegato.
Il modello dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza. Pertanto, qualora esso venga inviato per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto. L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.